regole ENEA per il Superbonus sulle schermature solari

Le regole ENEA per il Superbonus sulle schermature solari

Blog

Torniamo a parlare di schermature solari e di Superbonus del 110%, questa volta per affrontare un aspetto burocratico, ma imprescindibile per poter accedere alle agevolazioni fiscali dell’Ecobonus. Si tratta di comprendere quanto previsto dall’ENEA, l’Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica che, tramite l’apposito Vademecum: Schermature solari e chiusure oscuranti, ha definito i requisiti tecnici, le spese ammissibili e la documentazione necessaria di cui essere in possesso per poter applicare il Superbonus all’installazione delle schermature solari. Trattandosi di un’opportunità intorno alla quale c’è molto interesse, è bene fare chiarezza, cercando di comprendere gli elementi senza i quali non si può usufruire dell’agevolazione.

Gli elementi chiave dell’Ecobonus del 110% per le schermature solari

Come spesso accade gli incentivi e le detrazioni fiscali devono sottostare a precisi requisiti, tecnici, economici e burocratici. Non tutti i lavori sono ammessi e questi per essere riconosciuti validi devono rispettare stringenti requisiti. È fondamentale conoscerli non solo per capire quali lavori eseguire, ma anche per evitare che quelli eseguiti non rispettino i requisiti e non sia possibile rientrare dei costi sostenuti.

I requisiti tecnici

Dal punto di vista normativo a fare riferimento è il Decreto Legislativo 311/2006, in modo specifico l’allegato M, nel quale sono contenuti i sistemi di schermatura solare che rientrano nell’agevolazione fiscale. Per essere acquistate e installate con il Superbonus del 110% queste schermature devono essere poste a protezione di una superficie vetrata (integrate oppure all’interno o all’esterno di essa), essere installate in maniera stabile con l’edificio (e non, quindi, rimovibili) e devono essere mobili (non fisse). È fondamentale che si tratti di schermature tecniche (quindi non semplici elementi d’arredo) e possono essere installate solamente con orientamenti da EST a OVEST passando per SUD. Discorso diverso, invece, per le chiusure oscuranti, da non confondere con le schermature, per le quali sono ammessi tutti gli orientamenti.

Le spese ammissibili

Un aspetto molto importante è anche quello relativo alle spese che rientrano nell’Ecobonus del 110%. In questo caso il riferimento normativo è il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020 che prevede, oltre all’installazione delle schermature solari anche il montaggio e la dismissione di eventuali sistemi preesistenti, la fornitura di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature, le opere provvisionali e accessorie così come tutte le prestazioni professionali che si rendono necessarie.

La documentazione necessaria

Il terzo elemento chiave è quello relativo alla documentazione. in questo caso bisogna distinguere tra i documenti da conservare e quelli che, invece, vanno trasmessi entro 90 giorni dalla fine dei lavori (o della data di collaudo).

I documenti da trasmettere all’ENEA

Tramite il sito web dell’ENEA, entro i 90 giorni dalla fine effettiva dei lavori, bisogna caricare la scheda descrittiva dell’intervento, con tutti i dati relativi all’intervento.

I documenti da conservare

Colui che beneficia dell’Ecobonus è infatti tenuto a conservare l’originale della Scheda descrittiva dell’intervento con riportato il codice CPID che il sito dell’ENEA rilascia al momento della presentazione della pratica. Per i lavori che lo richiedono bisogna conservare anche l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato o, per i lavori per cui non è obbligatorio, una certificazione che confermi il rispetto di tutti i requisiti tecnici. È necessario anche conservare tutte le schede tecniche dei componenti con la relativa marcatura CE e le attestazioni che indichino il fattore di trasmissione solare totale.

Vanno poi conservati le fatture d’acquisto, le ricevute dei bonifici (arrecanti nella causale tutti i dati del beneficiario e quelli di colui che esegue i lavori), la stampa dell’email con il codice CPID e, nel caso di lavori eseguiti sulle parti comuni di un condominio, la tabella millesimale con la ripartizione delle spese e la delibera dell’assemblea con l’approvazione dell’esecuzione dei lavori.

Blog

Potrebbe interessarti…

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Niente spam o pubblicità , solo i migliori articoli del nostro blog pensati per te. Che aspetti? Iscriviti ora!
close-link